22 Dicembre 2009
Inizia lo smantellamento dello Stato: il Ministero della Difesa passa in mano ad una S.p.A. La legge, che diventerà esecutiva nel giro di poche settimane, è nascosta tra i cavilli della Finanziaria che marcia veloce a colpi di fiducia soffocando qualunque dibattito parlamentare. La privatizzazione di un intero ministero passa inosservata mentre introduce un principio senza precedenti. La prova generale di un disegno molto più ampio: lo smantellamento dello Stato.
Come ogni privatizzazione italiana che si rispetti, nessuna trasparenza e molte imposizioni, a partire dal potere decisionale dello stesso ministro in merito alla spartizione di un intero ministero, e nemmeno uno qualunque. In sintesi, le forze armate italiane – la potente macchina bellica a difesa dello stato – diventerà una società privata e come tale avrà come unico obiettivo il profitto.
Ormai il popolo, il paese, la democrazia, la libertà, i diritti e persino i doveri dello stato, sembra siano cose sorpassate. Il paese azienda inizia ad assumere una forma più inquietante di quella che qualunque teoria fantasiosa avrebbe mai potuto immaginare. Sono gli ultimi colpi per lo smantellamento definitivo dello stato. Fare danaro è l’unico scopo di questo governo.
Tutta la gestione della Difesa passa in mano a una società per azioni. Che spenderà oltre 3 miliardi l'anno agli ordini di La Russa. Così un ministero smette di essere pubblico. Le forze armate italiane smettono di essere gestite dallo Stato e diventano una società per azioni. Uno scherzo? Un golpe? No: è una legge, che diventerà esecutiva nel giro di poche settimane. La rivoluzione è nascosta tra i cavilli della Finanziaria, che marcia veloce a colpi di fiducia soffocando qualunque dibattito parlamentare. Così, in un assordante silenzio, tutte le spese della Difesa diventeranno un affare privato, nelle mani di un consiglio d'amministrazione e di dirigenti scelti soltanto dal ministro in carica, senza controllo del Parlamento, senza trasparenza. La privatizzazione di un intero ministero passa inosservata mentre introduce un principio senza precedenti. Che pochi parlamentari dell'opposizione leggono chiaramente come la prova generale di un disegno molto più ampio: lo smantellamento dello Stato. "Ora si comincia dalla Difesa, poi si potranno applicare le stesse regole alla Sanità, all'Istruzione, alla Giustizia: non saranno più amministrazione pubblica, ma società d'affari", chiosa il senatore pd Gianpiero Scanu.Stiamo parlando di Difesa Servizi Spa, una creatura fortissimamente voluta da Ignazio La Russa e dal sottosegretario Guido Crosetto: una società per azioni, con le quote interamente in mano al ministero e otto consiglieri d'amministrazione scelti dal ministro, che avrà anche l'ultima parola sulla nomina dei dirigenti. Questa holding potrà spendere ogni anno tra i 3 e i 5 miliardi di euro senza rispondere al Parlamento o ad organismi neutrali. In più si metterà nel portafogli un patrimonio di immobili 'da valorizzare' pari a 4 miliardi. Sono cifre imponenti, un fatturato da multinazionale che passa di colpo dalle regole della pubblica amministrazione a quelle del mondo privato. Ma questa Spa avrà altre prerogative abbastanza singolari. Ed elettrizzanti. Potrà costruire centrali energetiche d'ogni tipo sfuggendo alle autorizzazioni degli enti locali: dal nucleare ai termovalorizzatori, nelle basi e nelle caserme privatizzate sarà possibile piazzare di tutto. Bruciare spazzatura o installare reattori atomici? Signorsì! Segreto militare e interesse economico si sposeranno, cancellando ogni parere delle comunità e ogni ruolo degli enti locali. Comuni, province e regioni resteranno fuori dai reticolati con la scritta 'zona militare', utilizzati in futuro per difendere ricchi business. Infine, la Spa si occuperà di 'sponsorizzazioni'. Altro termine vago. Si useranno caccia, incrociatori e carri armati per fare pubblicità? Qualunque ditta è pronta a investire per comparire sulle ali delle Frecce Tricolori, che finora hanno solo propagandato l'immagine della Nazione. Ma ci saranno consigli per gli acquisti sulle fiancate della nuova portaerei Cavour o sugli stendardi dei reparti che sfilano il 2 giugno in diretta tv?
Lo scippo. Quali saranno i reali poteri della Spa non è chiaro: le regole verranno stabilite da un decreto di La Russa. Perché dopo oltre un anno di dibattiti, il parto è avvenuto con un raid notturno che ha inserito cinque articoletti nella Finanziaria. "In diciotto mesi la maggioranza non ha mai voluto confrontarsi. Noi abbiamo tentato il dialogo fino all'ultimo, loro hanno fatto un blitz per imporre la riforma", spiega Rosa Villecco Calipari, capogruppo Pd in commissione Difesa: "I tagli alla Difesa sono un dato oggettivo, dovevano essere la premessa per cercare punti di convergenza. La tutela dello Stato non può avere differenze politiche, invece la destra ha tenuto una posizione di scontro fino a questo scippo inserito nella Finanziaria".
Non si capisce nemmeno quanti soldi verranno manovrati dalla holding. Difesa Servizi gestirà tutte le forniture tranne gli armamenti, che rimarranno nelle competenze degli Stati maggiori. Ma cosa si intende per armamenti? Di sicuro cannoni, missili, caccia e incrociatori. E gli elicotteri? E i camion? E i radar e i sistemi elettronici? Quest'ultima voce ormai rappresenta la fetta più consistente dei bilanci, perché anche il singolo paracadutista si porta addosso una serie di congegni costosissimi. La definizione di questo confine permetterà anche di capire se questa privatizzazione può configurare un futuro ancora più inquietante: una sorta di duopolio bellico. Finmeccanica, holding a controllo statale che ingaggia legioni di ex generali, oggi vende circa il 60 per cento dei sistemi delle forze armate. E a comprarli sarà un'altra spa: due entità alimentate con soldi pubblici che fanno affari privati. Con burattinai politici che ne scelgono gli amministratori. All'orizzonte sembra incarnarsi un mostro a due teste che resuscita gli slogan degli anni Settanta. Ricordate? 'L'imperialismo del complesso industriale-militare'. Un fantasma che improvvisamente si materializza nell'opera del governo Berlusconi.
fonte: L'Espresso
Questa guerra vi è offerta da …
Non so se alla fine, nascosta tra le righe cavillose della finanziaria appena approvata a colpi di fiducia, ci fosse la brillante idea del ministro per la guerra la russa: privatizzare le spese di gestione dell’esercito. Io sono malfidata, e pensando tutto il peggio di questo governo sarei pronta a credere che a breve avremo l’Esercito S.P.A.
Come ogni privatizzazione italiana che si rispetti, nessuna trasparenza e molte imposizioni, a partire dal potere decisionale dello stesso ministro in merito alla spartizione di un intero ministero, e nemmeno uno qualunque. In sintesi, le forze armate italiane – la potente macchina bellica a difesa dello stato – diventerà una società privata e come tale avrà come unico obiettivo il profitto.
Lo scopo ultimo di questa lucida follia è infatti consentire una spesa annuale intorno ai 5 miliardi di euro, senza l’intervento parlamentare, e in più il modo in cui è stata studiata, permetterà di annientare la volontà e il dissenso popolare, attribuendo all’esercito compiti specifici anche nella gestione del settore energetico. Il progetto golpistico infatti, prevede di cedere non solo la gestione delle forze armate, ma di tutto il patrimonio immobiliare che passerebbe ai privati mantenendo le prerogative delle zone militari, nelle quale in piena logica “della casa della libertà” si potrà fare un po’ come c...o gli pare. Non sappiamo dove mettere una centrale nucleare? Montiamola a Teulada, o al Salto di Quirra. Un termovalorizzatore per cui i cittadini del partito del No protestano? Facciamola nella caserma dei Carabinieri.
Questo ovviamente è solo uno dei pericoli più tangibili dell’ultima geniale trovata per lo smantellamento dello stato, perché come ogni cosa italica, nulla è chiaro e ben definito. Né la composizione del consiglio d’amministrazione dell’Esercito, né quali siano le reali competenze. Quel che è certo è l’utilizzo delle sponsorizzazioni in campo militare. C’è chi già si figura l’utilizzo delle frecce tricolori a scopi pubblicitari, che ne so? Magari le frecce tricolori utilizzate per messaggi pubblicitari da scrivere in cielo; ma perché non marchiare le bombe da lanciare in Afghanistan con: “Questa bomba ti è stata offerta da Divani e Sofà?” Magari le macchine dei Carabinieri potranno utilizzare il display a scorrimento sul tettuccio: “Rallentare… Hai la diarrea? Imodium … Pericolo Incidente … Rallentare … Mangiato pesante?...”
Ironia a parte, mi pare chiaro che ormai il popolo, il paese, la democrazia, la libertà, i diritti e persino i doveri dello stato, siano cose sorpassate. Il paese azienda inizia ad assumere una forma più inquietante di quella che qualunque teoria fantasiosa avrebbe mai potuto immaginare. Sono gli ultimi colpi per lo smantellamento definitivo dello stato. Fare danaro è l’unico scopo di questo governo. [...]
Auguri, eh.
di Rita Pani (Apolide)
su segnalazione di: Fabio Tranchina
Magari è sfuggita questa pagina:
Camera dei Deputati - Finanziaria 2010
Articolo 2, commi 23, 28-32
(Difesa servizi S.p.a.)
23. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
28. La società di cui al comma 23, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
29. La società di cui al comma 23, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
30. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 23. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.
31. Gli utili netti della società di cui al comma 23 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.
32. La pubblicazione del decreto di cui al comma 30 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 23 e da 28 a 31 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
I commi in esame riprendono il contenuto del disegno di legge S. 1373, attualmente all’esame del Senato, in materia di misure a tutela dei segni distintivi delle forze armate e costituzione della società “Difesa Servizi Spa”. In particolare, è ripreso il contenuto dell’articolo 2. Per un raffronto più puntuale tra i due testi vedi infra l’apposito paragrafo.
I commi 23 e da 28 a 32 dell'articolo 2, introdotti durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, recano la costituzione di una società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa", con capitale iniziale di un milione di euro e sede in Roma. Le attività affidate a "Difesa Servizi Spa", indicate dal comma 23, consistono, da un lato, nello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; dall'altro nella concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 808 del 1985
L’articolo 7, comma unico (Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) prevede che i mezzi e i materiali realizzati dalle industrie italiane ed acquisiti dallo Stato possono essere messi a disposizione delle stesse industrie per effettuare a titolo oneroso prove dimostrative in occasione di vari eventi, quali ad esempio mostre o visite di alte personalità straniere.
Sempre ai sensi del comma 23, inoltre, alla società “Difesa servizi Spa” saranno anche affidate, attività di valorizzazione e gestione degli immobili militari. Viene tuttavia esclusa da tale ambito di attività l’alienazione degli immobili medesimi. Tali attività di valorizzazione e di gestione potranno essere svolte anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.
Inoltre (comma 28), la nuova società per azioni espleta funzioni di centrale di committenza per gli acquisti inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa; è previsto altresì l'espletamento delle predette funzioni di centrale di committenza anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate.
In base all’articolo 33 del codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163 del 2006) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi e consorziandosi.
In tutti i casi, nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza la società utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999) e successive modificazioni (comma 29).
Si tratta di convenzioni con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi prescelta si impegna ad accettare ordinativi ai prezzi e alle condizioni ivi previsti. I contratti così conclusi non sono sottoposti al parere di congruità economica e non richiedono il parere del Consiglio di Stato, ma sono compresi nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche ad opera della Corte dei Conti (legge n. 488/1999, art. 26, commi 1 e 2). La stipulazione di contratti in violazione delle convenzioni suddette ovvero dei relativi parametri costituisce causa di responsabilità amministrativa (comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999).
Le azioni di "Difesa Servizi Spa" sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa, che esercita i diritti dell'azionista e determina eventuali successivi aumenti del capitale iniziale per mezzo di decreti del Ministro (comma 23). Il comma 30 impone una serie di vincoli statutari, tra i quali: in positivo, l'obbligo di esercitare le attività societarie in maniera prevalente in favore del Ministero della Difesa e la nomina, da parte del titolare del dicastero, dell'intero consiglio di amministrazione (di cui possono essere membri anche gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente), nonché l'assenso alla nomina dei dirigenti; in negativo, stabilendo che le azioni non possano essere cedute né divenire oggetto di diritti a favore di terzi, e vietando la quotazione in borsa o al mercato ristretto. L'approvazione dello statuto avviene con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Dall'insieme delle previsioni esposte fin qui, consegue che "Difesa Servizi Spa", oltre a svolgere la funzione di centrale di committenza, rientrerebbe, per lo svolgimento degli ulteriori compiti alla stessa attribuiti, nella fattispecie -di derivazione comunitaria- della società in house, ovvero formalmente terza e separata dall'amministrazione pubblica ma sostanzialmente unita alla stessa da una relazione organica, e chiamata a svolgere funzioni proprie dell’amministrazione e totalmente partecipata dallo Stato.
La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto dal Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di nuovo, comma 28). Il comma 31 destina a riserva gli eventuali utili netti prodotti da "Difesa Servizi Spa", lasciando tuttavia facoltà all'organo amministrativo della società di disporre altrimenti, previa autorizzazione ministeriale. La società così istituita potrebbe sciogliersi solo per legge (comma 31).
Il comma 32 disciplina soprattutto questioni relative al personale dipendente, disponendo innanzi tutto che i rapporti di lavoro siano regolati delle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. E' consentito avvalersi di personale militare e civile del Ministero della Difesa, anche di livello non dirigenziale, che possieda le specifiche competenze necessarie.
Disegni di legge su "Difesa Servizi Spa"
La nascita di una società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa" era già stata prevista da un disegno di legge di iniziativa governativa presentato durante l'attuale legislatura, l'A.S. 1373 -recante "Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze Armate e costituzione della Società "Difesa Servizi Spa"- tuttora in corso di esame in commissione. Inoltre, sulle stesse tematiche dell'A.S. 1373 verte anche un altro disegno di legge, l'A.S. 1607, "Tutela delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri e istituzione dell'Agenzia risorse difesa" (Scanu e altri).
Le disposizioni recate dai commi 23 e da 28 a 32 dell'art. 2, ricalcano -per quanto concerne la sede, la sottoscrizione delle azioni, il capitale sociale nonché i suoi eventuali aumenti, la serie degli ulteriori vincoli statutari, la destinazione degli utili a riserva e la disciplina relativa al personale dipendente- le disposizioni contenute nell'articolo 2 dell'A.S. 1373, mentre in altri punti presentano analogie e differenze rispetto al disegno di legge menzionato.
In particolare, mentre sia nell’uno che nell'altro testo "Difesa Servizi Spa" svolgerebbe attività negoziale diretta all'acquisizione di servizi e prestazioni, le disposizioni introdotte nel ddl finanziaria della Commissione restringono considerevolmente l'attività di acquisizione di beni, poiché la circoscrivono ai beni mobili, laddove il ddl A.S. 1373 riguardava l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni in genere, autorizzando pertanto le attività nel campo dei beni immobili.
Inoltre, in base alle disposizioni recate dai commi 23 e da 28 a 32 dell'art. 2 del presente ddl, alla nascente "Difesa Servizi Spa" verrebbero affidate - tra le attività ritenute suscettibili di costituire fonte di autofinanziamento per il Dicastero – le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa e la stipula e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, fatta eccezione per quelle di alienazione degli immobili militari.
Altra novità è l'eventuale estensione delle funzioni di centrale di committenza anche alle forze di polizia non facenti capo al Ministero della Difesa, una possibilità di cui il ddl A.S. 1373 non faceva menzione.
Ultima rilevante novità è rappresentata dalla previsione secondo cui il Ministero della Difesa concerterebbe gli indirizzi strategici ed i programmi di "Difesa Servizi Spa" con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che invece nelle previsioni dell' A.S. 1373 rimaneva estraneo a tali compiti di alta direzione.
Articolo 2, commi 24-27
(Uso dei marchi delle Forze armate)
24. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 23, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita società, possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
25. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 24 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
26. Le disposizioni contenute nel comma 25 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.
27. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 24, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 24 e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza.
Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 27 del disegno di legge concernono l’utilizzo del marchio delle forze armate, comprese l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.
Anch’esse, come i commi 23, e da 28 a 32, riprendono quindi il contenuto del disegno di legge S. 1373, attualmente all’esame del Senato. In particolare, in questo caso è ripreso il contenuto dell’articolo 1.
Nello specifico, il comma 24 sancisce il diritto esclusivo da parte delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza. all’utilizzo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.
L’individuazione delle specifiche denominazioni e degli specifici stemmi, emblemi e segni distintivi cui si fa riferimento è rimessa ai regolamenti governativi da emanare ai sensi del successivo comma 27 (v. infra).
Si prevede inoltre che il Ministero della difesa, avvalendosi della società “Difesa Servizi Spa”e la Guardia di finanza “avvalendosi dell’apposita società” possano consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi degli emblemi e dei segni distintivi attraverso i contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cu al decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione che, tra le altre cose, prevede che a tali contratti si applichino i principi del Trattato CE.
Al riguardo, si rileva che non risulta chiaro l’utilizzo dell’espressione “apposita società” con riferimento alla concessione dell’uso dei propri marchi da parte della Guardia di finanza. Se, come sembra desumersi dal contesto, si tratta della medesima società “Difesa Servizi Spa”, dovrebbe valutarsi l’opportunità di una riformulazione del testo in termini più chiari.
Si segnala inoltre che il richiamo ai principi del Trattato CE dovrebbe intendersi come riferito in particolare agli articoli 12 (divieto di discriminazione), 43 (libertà di stabilimento) e 49 (libertà di prestazione di servizi).
Il comma 24 prevede anche l’applicazione degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005). Si prevede quindi, ai sensi dell’articolo 124 del codice, che con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possano essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti la violazione del diritto e l’ordine del ritiro definitivo dal commercio delle cose medesime, nonché ai sensi dell’articolo 125 il risarcimento del danno (comprensivo del lucro cessante) e la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione. E’ infine prevista, ai sensi dell’articolo 126, la possibilità di pubblicazione dell’ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale in uno o più giornali, a spese del soccombente.
Il comma 25 prevede inoltre, in caso di fabbricazione, vendita, esposizione, utilizzo a fini di profitto delle denominazioni, degli emblemi e dei marchi la sanzione della multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Il comma 26 esclude dalla sanzionabilità i collezionisti e gli amatori che operano per finalità personali e non lucrative.
Il comma 27 rimette infine ad un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, l’individuazione dei marchi, delle denominazioni, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza oggetto di tutela ai sensi dei commi precedenti.
In base all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere.
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